Devoluzione del patrimonio: il mancato adeguamento al terzo settore

L’obbligo di devoluzione del patrimonio è previsto dal legislatore per le associazioni in fase di scioglimento o in particolari casi per le ONLUS che perdono la loro qualifica fiscale. Tale aspetto merita quindi uno specifico approfondimento, in modo da chiarire le modalità in cui esso avviene e la sua entità.

passaggio delle associazioni e delle stesse ONLUS al RUNTS non comporta ipotesi di scioglimento, ma come abbiamo più volte visto non tutti gli enti si sono pronunciati in favore della migrazione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e molti di essi sono ancora in balia degli eventi in attesa di maggiori certezze che tardano ad arrivare.

In questa sede andremo a ripercorrere i passi previsti dal legislatore nell’ipotesi in cui una ONLUS perda la qualifica fiscale senza però procedere con lo scioglimento, mantenendo attiva la sua struttura come un ente non commerciale di tipo associativo.

La devoluzione del patrimonio sarà quindi completa in caso di scioglimento dell’ente ma in caso di perdita di qualifica di ONLUS sarà parziale, limitato alla parte incrementale di tale ammontare, che necessiterà quindi di apposita valutazione.

Devoluzione del patrimonio incrementale ONLUS

Una ONLUS che non vorrà adeguarsi al nuovo codice del terzo settore ed iscriversi al RUNTS entro il termine ultimo perderà la sua qualifica fiscale e dovrà ulteriormente compiere una decisione, quella di procedere con lo scioglimento o continuare comunque con la propria attività.

La circolare 59/E del 31 ottobre 2007 dell’Agenzia delle entrate afferma che “nell’ipotesi in cui l’ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus”.https://e33cc8a0be9131e05d15f831a529ef07.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Dato che il termine ultimo entro il quale le ONLUS potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS coinciderà con il momento a partire dal quale la qualifica fiscale di ONLUS sarà effettivamente abrogata, è chiaro desumere che le ONLUS che non si iscriveranno al Registro perderanno tale qualifica rientrando nella casistica prevista dalla circolare sopra esposta.

Se esse decideranno di sciogliere l’ente dovranno devolvere l’intero patrimonio previo vaglio del Ministero, in quanto l’anagrafe delle onlus non sarà più operativa, mentre chi deciderà di continuare la propria attività dovrà seguire specifici passaggi che ripercorriamo.

Patrimonio sociale incrementale: determinazione del vincolo devolutivo

Il vincolo devolutivo sarà applicato quindi alla sola parte che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti qualifica ormai persa, e non anche in forza di altri fattori esterni a detta fattispecie. Per determinare l’importo oggetto di devoluzione sarà necessaria una valutazione comparativa del patrimonio nei due distinti momenti relativi alla:

  • acquisizione della qualifica di Onlus;
  • perdita di tale qualifica.

L’ente dovrà quindi redigere ai sensi dell’art. 20-bis, comma 1, lett. a, del D.P.R. 600/73 due documenti attestanti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, fotografando due momenti distinti:

  • il momento immediatamente anteriore all’assunzione della qualifica di Onlus;
  • ed il momento immediatamente successivo alla perdita della suddetta qualifica.

La compresenza di questi due rendiconti è necessaria al fine di poter compiere una comparazione analitica.

L’Agenzia per le Onlus con la delibera n. 128 del 7 maggio 2008 si era però dichiarata incerta sull’effettiva completezza documentale del confronto fatto attraverso lo stato patrimoniale come sopra specificato, paventando che non sia sufficiente ad individuare l’incremento di patrimonio che deve soggiacere al vincolo devolutivo.https://e33cc8a0be9131e05d15f831a529ef07.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Il parere negativo espresso dall’Agenzia delle Onlus era dato dal fatto che tale confronto consisteva in una mera differenza aritmetica, mentre al fine di ottenere un quadro preciso era necessario determinare l’impatto che il regime fiscale agevolato di cui l’ente ha usufruito, ha avuto sull’incremento del patrimonio.

All’interno della stessa circolare troviamo esempi pratici e specifiche da perseguire nel caso in cui si renda necessario calcolare l’incremento patrimoniale della ONLUS.

“Nell’ipotesi di un immobile di proprietà dell’ente anteriormente all’assunzione della qualifica di Onlus, il cui valore di mercato si sia incrementato nel corso degli anni e che, al momento della perdita della qualifica, risulti iscritto nello stato patrimoniale ad un valore superiore, l’incremento di valore, non avendo alcun legame con il regime fiscale agevolato di cui l’ente ha fruito, non dovrà essere soggetto a devoluzione”.

Vi sono molti altri esempi ma degno di menzione è sicuramente anche il seguente: “nell’ipotesi in cui un ente possieda, ante qualifica Onlus, una partecipazione azionaria od un immobile che sia successivamente ceduto realizzando una plusvalenza sul valore iniziale, è evidente che l’incremento conseguito sarà parte del patrimonio preesistente e non sarà soggetto all’obbligo di devoluzione, in quanto non derivante dal regime agevolato di cui l’ente ha fruito”.https://e33cc8a0be9131e05d15f831a529ef07.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Dato che l’Anagrafe delle ONLUS cesserà di esistere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la commissione europea approverà la nuova normativa fiscale per gli ETS, mentre le ONLUS potranno decidere di iscriversi al RUNTS fino al 31 marzo del medesimo anno, dovranno rivolgersi al Ministero per ottenere il parere in merito alla devoluzione del patrimonio.

ONLUS e terzo settore: le conseguenze del mancato transito al RUNTS17 MAGGIO 2021ONLUS e terzo settore: le conseguenze del mancato transito al RUNTS

La riforma del terzo settore desta ancora molti dubbi tra gli utilizzatori ed è facile riscontrare nel momento di attuale transizione diverse associazioni che non hanno adeguato il proprio statuto o che non sono convinte di volerlo fare. In particolare parleremo di ONLUS, di quali sono le conseguenze fiscali e gestionali di maggior impatto di n eventuale mancato transito al RUNTS.

Il termine per l’adeguamento degli statuti delle associazioni che hanno intenzione di passare al terzo settore e quindi di modificare la propria struttura giuridico-gestionale oltre che fiscale in base alle nuove normative imposte dal d.lgs 117/2017 e seguenti è nuovamente dietro l’angolo, in quanto dopo l’ultimo slittamento previsto dal legislatore la data è stata fissata per il 31 maggio prossimo, ed ancora molte associazioni non sono completamente consapevoli delle conseguenze a cui vanno incontro e degli adempimenti che devono seguire per potersi iscrivere al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La procedura di iscrizione al RUNTS che dovranno seguire le associazioni non è uguale per tutte, in quanto per le APS e le ODV già iscritte presso registri specifici territoriali, sarà ancor più semplificata e quasi automatica, mentre per le ONLUS che non risultano essere iscritte nei registri delle APS o ODV, i passaggi saranno diversi e leggermente più complessi.

È importante però in questa fase analizzare le ONLUS che non hanno intenzione di adeguare il proprio statuto, e che si trovano a dover affrontare ad oggi un regime transitorio durante il quale possono ancora usufruire della normativa prevista dal d.lgs 460/97, e restano in attesa di capire quali conseguenze porterà invece la scelta di non iscriversi al RUNTS.

Regime transitorio: quando entrerà in vigore la riforma, considerazioni per le ONLUS

Il passaggio delle ONLUS al RUNTS non sarà automatico come invece riscontreremo per le APS e le ODV, il momento cruciale per capire se passare al terzo settore o rimanere al di fuori di esso si avrà quando il registro unico del terzo settore sarà effettivamente operativo.

L’operatività del RUNTS dovrebbe essere molto vicina in quanto i termini di legge sono in realtà scaduti lo scorso 30 aprile 2021, ci aspettiamo quindi una notizia in tal senso in un tempo molto breve.

L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare al RUNTS, entro un breve periodo di tempo, non ancora specificato dal legislatore, dopo la data di messa in funzione del registro, l’elenco delle organizzazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS con riferimento alla data antecedente al giorno in cui il registro unico del terzo settore è diventato effettivamente operativo, pubblicando inoltre tale elenco in Gazzetta Ufficiare come previsto dall’art. 34 del decreto ministeriale 106/2020.

Quindi volendo fare un esempio, se il 30 aprile scorso fosse stato davvero messo in atto il nuovo registro, l’AdE avrebbe dovuto comunicare i dati delle ONLUS che risultavano iscritte alla data del 29 aprile.

Non saranno comunicati i dati delle ONLUS che alla data, in questo caso ipotetica, del 29 aprile risultavano essere in fase di iscrizione o cancellazione dall’Anagrafe specifica.

Dobbiamo inoltre specificare che per la piena attuabilità della riforma nel caso delle ONLUS vi dovrà essere una compresenza di due condizioni:

  • l’effettiva operatività del RUNTS;
  • l’approvazione della normativa fiscale per gli ETS da parte della Commissione Europea.

Infatti le ONLUS potranno decidere di presentare domanda di iscrizione al RUNTS a partire dal giorno in cui il registro sarà operativo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà approvato la normativa fiscale degli ETS.

Inoltre l’Anagrafe delle ONLUS resterà in funzione fino al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Commissione Europea approverà la suddetta normativa fiscale.

Si può quindi affermare che le ONLUS godranno di una fase transitoria che perdurerà per diverso tempo dando loro la possibilità di adeguarsi alle novità, scegliere la strada migliore per le loro strutture organizzative ed implementare le procedure corrette per l’eventuale transizione od in caso contrario essere pronti e consapevoli per affrontare le perdita della qualifica e le conseguenze dell’estraneità al terzo settore.

Le conseguenze del mancato transito al RUNTS per le ONLUS

La prima conseguenza che viene in mente ed anche la più importante, relativa al mancato transito della ONLUS al RUNTS è relativa alla perdita della qualifica fiscale.

In quanto il termine stabilito e sopra esposto, entro il quale la ONLUS dovrà decidere se fare domanda di iscrizione RUNTS e passare al terzo settore è il medesimo oltre il quale l’abrogazione della qualifica fiscale di ONLUS e la normativa del d.lgs 460/97 ad essa attinente avrà effetto.

A partire da quel momento le ONLUS perderanno la propria qualifica fiscale ed ogni semplificazione fiscale e tributaria ad essa connessa.

La perdita della qualifica fiscale di ONLUS porta ad una conseguenza ancor più impattante, quella attinente all’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente.

La devoluzione del patrimonio dell’ente è difatti prevista in due casi:

  • scioglimento dell’ente;
  • perdita della qualifica, in questo caso però solo parzialmente.

Con la circolare 59/E del 31 ottobre 2007 l’Agenzia delle entrate affermava che “nell’ipotesi in cui l’ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus”.

Da tale presupposto è necessario affermare che l’ingresso di una ONLUS nel terzo settore e quindi l’iscrizione al RUNTS non è considerata dal legislatore ipotesi di scioglimento e non comporta quindi nessun obbligo di devoluzione, nel caso in cui però tale migrazione non avvenga è necessario fare altre opportune valutazioni.

Una ONLUS che decide di restare al di fuori del terzo settore può decidere di:

  • optare per lo scioglimento;
  • continuare la propria attività come ente non commerciale di tipo associativo non ETS.

Nel primo caso dovrà devolvere il proprio patrimonio, previa acquisizione del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in luogo della soppressa Agenzia per le ONLUS.

Mentre appunto una ONLUS che deciderà di non passare al terzo settore ma comunque di non optare per lo scioglimento dell’ente dovrà devolvere il patrimonio incrementale.

Ne consegue inoltre che in assenza di incremento del patrimonio, l’ente non ha alcun obbligo devolutivo.

In questo modo il legislatore vuole escludere dalla devoluzione obbligatoria il patrimonio precedentemente acquisito prima della iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.

fonte : www.informazionefiscale.it/

scritto : CRISTINA CHERUBINI

Condividi sui Social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *