Enti del Terzo Settore Superbonus 110 per cento ed : chiarimenti delle Entrate
Superbonus 110 per cento, accesso per la cooperativa di produzione e lavoro (Onlus di diritto) solo se non beneficia del regime di esenzione totale dalle imposte sui redditi. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 253 del 15 aprile 2021.
Una società cooperativa di produzione e lavoro, che riveste la qualifica di Onlus di diritto, può accedere al superbonus del 110 per cento previsto dall’art. 119 del DL 34/2020 solo se non beneficia del regime di esenzione totale dalle imposte sui redditi di cui all’art. 11 del DPR 601/73, quando corrisponde retribuzioni per un importo inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie).
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 253 del 15 aprile 2021.
Cooperative sociali: l’accesso al Superbonus è condizionato
L’istanza di interpello è stata proposta da una cooperativa sociale, regolarmente iscritta all’Albo delle Società Cooperative, che svolge la propria attività assistenziale, educativa e sociale senza scopo di lucro nel settore della disabilità.
La cooperativa è iscritta nella categoria “produzione e lavoro-gestione servizi (tipo a)” e, pertanto, gode delle agevolazioni previste all’articolo 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in funzione delle quali, avendo destinato integralmente a riserve indivisibili e ai Fondi mutualistici ex L. 59/1992 gli utili di esercizio registrati nel corso dei vari esercizi sociali, si è verificato un pressoché totale abbattimento della base imponibile ai fini IRES.
L’attività dell’ente è svolta anche su edifici di proprietà della stessa Cooperativa su cui è necessario effettuare, tra le altre cose, di interventi di efficientamento rientranti nel cd. Superbonus del 110 per cento di cui al D.L. n. 34 del 2020.
Tanto premesso, l’istante ha chiesto di sapere se può beneficiare, per gli interventi di messa in sicurezza sismica dell’intero fabbricato e di riqualificazione energetica che intende effettuare, del Superbonus e di poter cedere a terzi il relativo credito, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
Superbonus e cooperative, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate
Nella risposta a interpello in commento l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi per poter accedere alle agevolazioni di legge, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.
Sono ammesse al Superbonus, tra gli altri, anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ivi comprese, quindi, le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, le c.d. ONLUS di diritto, per le quali, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili indipendentemente dalla categoria catastale.
Ciò posto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire se la cooperativa sociale possa accedere al beneficio fiscale, è necessario verificare se la stessa usufruisca o meno del regime di esenzione dalle imposte sui redditi.
A riguardo l’art. 11 del DPR 601/73 prevede che:
“i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.”
In buona sostanza, quindi, la cooperativa sociale di produzione e lavoro che corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
Di conseguenza, i casi sono due:
- se la cooperativa corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;
- se, invece, la cooperativa usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti, con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Superbonus 110 per cento ed Enti del Terzo Settore: i chiarimenti delle Entrate
Superbonus 110 per cento, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione ci sono anche gli Enti del Terzo Settore, ETS. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune regole e requisiti da considerare partendo dall’analisi di casi pratici.
Superbonus 110 per cento, anche per gli Enti del Terzo Settore, ETS: ma quali sono le regole da considerare? Le risposte dall’Agenzia delle Entrate partendo dall’analisi di casi pratici.
La normativa risulta essere molto chiara ed in più occasioni è stata approfondita ed analizzata.
Si ricorda, infatti, che la circolare 30/E del 2020 ben sottolineava a quali enti del terzo settore spettasse la fruizione del beneficio Superbonus 110 per cento introdotto dal Decreto Rilancio.
È fondamentale quindi, per ben capire la portata della norma, chiarire quali sono i soggetti beneficiari e da quel punto partire con l’analisi delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 per cento anche per gli Enti del Terzo Settore
L’Amministrazione finanziaria con una serie di interpelli pubblicati tra il 14 e il 15 aprile 2021 ha fornito, infatti, una serie di chiarimenti sul Superbonus 110 per cento per gli ETS.
Riepilogando, la norma tra i soggetti beneficiari ammette anche le seguenti categorie:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- le organizzazioni di volontariato (OdV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Sembra quindi chiaro l’intento del legislatore è quello di permettere alle ONLUS, quindi le associazioni pre-esistenti alla riforma del terzo settore, che detengono la qualifica fiscale di ONLUS e che al momento in cui sarà operativo il RUNTS dovranno essere trasformate in ETS o sciolte, e alle associazioni tipiche del CTS quali le ODV e le APS di beneficiare della norma.
Superbonus ed ETS: limitazioni di accesso al bonus
La norma contenuta nell’art. 119 del d.l 34/2020 limitatamente agli enti del terzo settore non prevede alcuna delle seguenti limitazioni:
- tipologia di immobili;
- tipologia di interventi effettuati;
- categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile;
- numero di edifici per cui si può richiedere il bonus.
Inoltre, per le ONLUS, APS e ODV non opera la limitazione indicata nella circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.
Le uniche ad essere limitate sono le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per esse infatti il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Parlando invece dei limiti di spesa valgono le stesse previsioni demandate per gli altri soggetti beneficiari e contenute nell’art. 119.
Superbonus 110 per cento ed Enti del Terzo Settore, interpelli e risposte dell’Agenzia delle Entrate: i casi pratici
Andiamo adesso ad analizzare quali sono stati i casi particolari sottoposti al vaglio dell’agenzia delle entrate.
Partiamo dall’ultima risposta data dall’AdE su questa tematica, la n. 253 del 15 aprile, nella quale l’istante era una cooperativa sociale di produzione e lavoro, onlus di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, la quale chiedeva di poter usufruire del Bonus per l’esecuzione delle seguenti opere:
- riqualificazione energetica di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge
n. 296 del 2006 e all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013; - efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici nonché
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus) di cui al decreto legge n. 34 del 2020.
La cooperativa istante è assoggettata al seguente complesso normativo:
- articolo 73, comma 1, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- disciplina IRES;
- articolo 2, comma 36-bis e 36-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in relazione agli utili destinati esclusivamente alle riserve indivisibili.
- articolo 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, essendo iscritta anche nella categoria “attività esercitata produzione e lavoro-gestione servizi (tipo a)” gode delle relative agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, ai fini della presente casistica, ha quindi specificato che una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all’articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non
inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi
tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è esente dalle imposte sui redditi
ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
Concludendo che qualora la cooperativa istante corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento, come sopra citato, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Nel caso in cui, invece, usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Infine, per quanto riguarda la tipologia di interventi ammessi:
- il Superbonus non spetta per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante;
- potrà invece accedere al Superbonus per gli interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché per l’istallazione delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le altre tre risposte rilevanti, le numero 250, 251 e 252 presentano come istanti tre Fondazioni, di cui due Onlus ed una ente di diritto privato.
L’AdE nelle risposte n. 250 e 252 si è pronunciata favorevolmente per le Fondazioni con qualifica di Onlus dando loro conferma di poter beneficiare del bonus.
Nel particolare la risposta n. 252 aveva ad oggetto una Fondazione, Onlus, “proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari che intende ristrutturare attraverso l’installazione, su entrambi, di pannelli isolanti sulle facciate, preoccupata di non poter fruire del Superbonus perché si tratta di lavori eseguiti su immobile con più unità abitative (non costituite in condominio) possedute da un unico proprietario (l’istante)”, rientrava quindi tra i soggetti beneficiari ed essendo ETS non subiva limitazioni come prima espressamente chiarito.
La risposta n. 250 aveva ad oggetto una Fondazione, iscritta alle anagrafe delle Onlus, “proprietaria di due edifici, di categoria catastale B/1, destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità o con malattie mentali, sui quali l’istante prevede di effettuare un intervento di sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con l’installazione di una pompa di calore, con l’obiettivo di raggiungere il miglioramento di due classi energetiche, e altri interventi “trainanti” di coibentazione della copertura e di installazione di una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici”.
L’Agenzia delle Entrate fornisce anche in questo caso parare favorevole in quanto l’istante rientra tra i soggetti beneficiari, il 110 per cento spetta inoltre in questo caso indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento a interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari.
Mentre, invece, la richiesta riportata nella risposta 251 è stata rigettata in quanto l’istante era una Fondazione di diritto privato che, in qualità di ente non commerciale, la quale pur perseguendo scopi di utilità sociale, offrendo assistenza agli anziani e ai bisognosi, non rientra tra i soggetti compresi nella lettera d-bis) del comma 9, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
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